Rimodulazione unilaterale dei contratti: come tutelarsi

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Non importa che contratto sia però ogni rimodulazione unilaterale dei contratti che sia, quindi, di gas, telefono, pay tv o luce deve essere messa per iscritto ed è importante sapere che si può recedere.

Difatti sarà capitato a tutti, e in modo particolare in quest’ultimo periodo, di ricevere delle comunicazioni in cui ci viene detto che nel giro di breve tempo il nostro contratto verrà aumentato (e mai o raramente diminuito).

Questa procedura è la cosiddetta rimodulazione unilaterale da parte del gestore che ci fornisce il servizio.

Cosa è la rimodulazione unilaterale del contratto?

Va detto, per prima cosa, che il boom delle rimodulazioni unilaterali dei contratti ha avuto un’impennata e anche prima della sua scadenza per i contratti di libero mercato a prezzo fisso che contemplavano delle tariffe inferiori ai prezzi di mercato che erano già aumentati e di molto per colpa dei maxi aumenti dell’energia.

Dal punto di vista normativo la rimodulazione unilaterale dei contratti non è contro legge in quanto i fornitori hanno piena facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

La rimodulazione del contratto è la procedura che consiste nel modificare le condizioni di una determinata offerta. 

Si tratta di modifiche unilaterali quando chi offre il servizio ne trae un beneficio mentre il consumatore no o viceversa (però non capita mai)!

Diritti in caso di rimodulazione unilaterale

Ecco come ci si può tutelare!

Il cliente deve essere informato per iscritto. Gli deve essere spiegato sia gli effetti che questo comporta sia che tipo saranno le modifiche e, ovviamente, anche i termini per recedere dal contratto e ciò non avrà nessun costo.

Secondo quanto afferma il Codice di Condotta Commerciale il venditore può modificare le condizioni contrattuali con il solo obbligo di avvisare il cliente con un preavviso che non sia inferiore ai tre mesi.

Secondo quanto afferma l’Arera vale a dire l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (www.arera.it) il fornitore oltre ad avvisare il cliente con tre mesi di anticipo dovrà anche allegare una stima della spesa annua che il cliente andrà a pagare con la nuova tariffa. 

Non è previsto tale modulistica qualora si tratti come evoluzioni automatiche e un esempio sono il termine di un’offerta promozionale. In questo altro caso la comunicazione dovrà essere fatta almeno due mesi prima. Se questi obblighi non sono rispettati è previsto un indennizzo automatico di 30 euro.

Il blocco con decreto.

Se è vero che in caso di modifica unilaterale c’è la possibilità di recedere e cambiare fornitore però è altrettanto vero che all’atto pratico qualche complicanza c’è.  Il problema potrebbe essere che si debba sottoscrivere un contratto più caro con il nuovo fornitore.

E  proprio per evitare le tantissime richieste di aumentare le tariffe che il Governa ho stabilito il blocco delle modifiche unilaterali di luce e gas fino al prossimo 30 aprile 2023. 

Questo blocco però non comprende le Aziende e per loro è prevista un’altra forma di tutela detta “salvagente” che prevede il passaggio al mercato tutelato con le tariffe che sono previste dall’Arera.

Aumento delle tariffe per la famiglia

Per la telefonia che cosa si prevede?

Per la telefonia sia mobile sia fissa spossono essere previsti dei cambi di tariffa però in questo caso la modifica può essere comunicata anche con un sms con almeno 30 giorni di anticipo.  E questo avviso “anticipato” deve essere fatto in modo che il cliente abbia la possibilità di cambiare operatore telefonico in tempo utile.

Nel caso in cui il cliente decidesse di rescindere il contratto e stando a quanto afferma Agcom che è l’Autorità per le Comunicazioni è previsto che l’operatore non debba addebitare, tra le altre cose, delle penali o chiedere il rimborso di eventuali sconti che ha fatto in passato.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet https://www.agcom.it/

E per le pay tv?

Non è previsto alcuna penale anche nel caso di modifiche per quanto riguarda l’abbonamento di pay tv e / o piattaforme streaming. In questo caso il preavviso deve essere di 60 giorni e in tale comunicazione verrà spiegato che si ha un mese di tempo per rescindere e come farlo. Normalmente si deve usare per la disdetta le medesime modalità che si sono usate per sottoscrivere il contratto. E, quindi, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto via internet o tramite call center saranno ben accette anche queste modalità.

Sicuramente le rimodulazioni unilaterali dei contratti sono una vera e propria giungla però con un po’ di accorgimenti si può sicuramente uscirne vincitori!!

Articolo scritto da:

MONICA PALAZZI