Cos’è il contratto di convivenza e come funziona?

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Il contratto di convivenza è un istituto previsto dalla legge Cirinna numero 76 del 2016 che offre alle coppie legata da un vincolo affettivo una maggiore tutela economica  e personale.

 E’ un accordo stipulato tra due persone che siano maggiorenni e che vivono insieme (se non c’è la convivenza questo accordo non può essere fatto) in cui si regolamentano i propri rapporti patrimoniali ma anche altre aspetti.

I prerequisiti sono che entrambe le persone siano libere  (non essere sposate o con unioni civili in essere).

Modalità del contratto di convivenza

Basta una scrittura privata che sia autenticata in Comune o da un Notaio però è preferibile che sia un legale a consigliare esattamente il da farsi onde evitare che poi nascano dei malintesi o che sia più favorito uno rispetto all’altra.

Se si parla di trasferire un bene immobile (ad esempio la casa in cui si vive) , invece, bisogna rendere pubblico l’atto stipulandolo davanti a un notaio.

I due normalmente mantengono ognuno il proprio cognome però si può scegliere anche che uno dei due anteponga il proprio su quello dell’altro.

Nel documento, quindi, vanno indicate le proprie generalità e il regime economico da adottare. Di norma è previsto quello della comunione dei beni  però niente impedisce di scegliere la separazione dei beni (basta indicarlo nello scritto). 

Si deve poi anche indicare se partecipano entrambi alle spese comuni domestiche (pagare le bollette di luce,acqua, gas, il condominio o il mutuo e così via),e i rispettivi obblighi di contribuzione per altre spese(ad esempio pagare la donna delle pulizie che viene tre volte a settimana per sistemare la casa), le modalità di uso della casa  in cui si risiede entrambi sia che appartenga a uno solo oppure ad entrambi o che sia in affitto, regolamentare i rapporti di figli già nati però anche per quelli che arriveranno in futuro (meglio essere previdenti che non si sa mai). E tutto questo pena nullità.

Come si interrompe il contratto?

Il contratto non prevede una scadenza e non deve essere sottoposto a condizioni varie ed eventuali.

Però si possono indicare i reciproci accordi nel caso in cui un giorno la convivenza dovesse venire a cessare.

C’è la possibilità di interrompere di comune accordo o anche solo unilateralmente con un avviso però di recesso obbligatoriamente fatto per scritto in cui si comunica la decisione e si dà la possibilità al partner con un tempo di 90 giorni per potersi organizzare trovandosi un’altra abitazione e portandosi via tutte le sue cose personali quali,ad esempio,vestiti e scarpe.

Se, al contrario, i due restano uniti però uno dei due muore al superstite rimane la possibilità di continuare ad abitare nell’immobile che si condivideva per almeno due anni (se di più dipende dalle circostanze).

E’ utile, se due persone vogliono convivere però non sposarsi, stipulare un contratto di convivenza per tutelarsi economicamente e legalmente in modo che vengano riconosciuti davanti a tutti quanti i propri diritti nei confronti della società intera e, soprattutto, verso eventuali parenti che in alcuni casi ricompaiono quando meno se lo aspetta.

E cos’è l’unione civile?

La legge Cirinna di cui sopra ha fatto anche l’istituto dell’Unione Civile e che si rivolge sempre alle persone che sono legate da un vincolo affettivo.  

Anche qui si pensa a garantire e tutelare entrambi e nello specifico si ha la possibilità di optare per la comunione o la separazione dei beni ed è sempre possibile per persone maggiorenni ma dello stesso sesso però.  

I due conviventi qui devono per forza di cose indicare se vogliono oppure no utilizzare il proprio cognome o quello dell’altro. E a differenza del contratto di convivenza sta nel fatto che nel caso di morte di uno dei due il superstite vanta le stesse regole che vengono applicate nel matrimonio “standard”.

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Articolo scritto da:

MONICA PALAZZI